Responsabilità di chi scrive sul web, un po di chiarezza
In questo articolo, un po particolare rispetto alla nostra classica direzione editoriale, vuole toccare un tema molto particolare e di grande importanza sul web, che ci tocca da vicino e che riguarda chiunque abbia un blog e scrivi/commenti qualcosa su internet: il tema che andiamo a toccare è quello della responsabilità, un argomento che è in continua evoluzione.
In un’epoca come la nostra attuale, in cui le notizie si diffondono anche tramite blog e social network e in cui i commenti sotto agli articoli sono quasi onnipresenti, i legislatori hanno dovuto più volte adeguare le normative a tutela di chi può essere offeso o diffamato tramite gli strumenti moderni di espressione.
In questo mutato contesto il reato di diffamazione online è stato al centro di sentenze e orientamenti giurisprudenziali che hanno dato luogo ad accesi dibattiti, specie sotto il profilo del riparto delle responsabilità tra “chi scrive e commenta” e “chi dirige”.
Con le nuove direttive, oggigiorno non è più solo il direttore ad essere responsabile ed a rischiare di incorrere in reati penali come la diffamazione, oggi anche blogger e utenti comuni devono prestare molta attenzione a quello che scrivono online.
Chiunque abbia un blog o si limiti semplicemente a commentare sul web deve stare bene attento, l’utilizzo improprio di blog e social network può sfociare nella consumazione di reati quali la diffamazione, non c’è da scherzarci su.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32444/2013 ha definito il “blog” come “uno spazio web attorno al quale, comunque, si aggregano navigatori che condividono interessi comuni, con la conseguente diffusività dei contenuti del blog stesso“.
Rispetto a chi scrive e commenta, più complessa risulta la posizione di “chi dirige”, dovendosi peraltro distinguere tra blogger, moderatori di forum e di chat, provider e direttori di testate telematiche.
Per quanto concerne il blogger, nei casi in cui questi assume la veste di “moderatore” filtrando i messaggi dei lettori prima di pubblicarli, lo stesso potrà essere chiamato a rispondere del reato di diffamazione “in concorso” con l’autore dei messaggi diffamatori, ove si accerti che il blogger abbia volontariamente scelto, dopo aver letto il messaggio, di continuare a diffonderlo in Rete. Posizione simile a quella del blogger è quella dei moderatori di forum o chat, i quali rispondono solo a titolo di dolo nelle ipotesi in cui concorrano con l’autore di un messaggio diffamatorio nella diffusione del messaggio stesso.
I provider non sono mai responsabili dei reati commessi da terzi attraverso l’uso dei loro servizi, poiché la responsabilità penale è personale. Tuttavia, a carico del provider vi sono precisi obblighi di informazione e comunicazione, essendo egli tenuto ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o amministrativa, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un destinatario del suo servizio, nonché a fornire, su richiesta delle medesime autorità, le informazioni in suo possesso atte a consentire l’individuazione del destinatario del servizio, al fine di prevenire attività illecite.
Quindi, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale che guarda al web come una realtà “importante” della nostra società, possiamo di certo continuare ad esprimere un’opinione personale o critiche, ma l’importante è che si utilizzi un linguaggio deciso ma garbato, non denigratorio o insinuante e, soprattutto, senza la volontà e la consapevolezza di offendere l’altrui reputazione.
Vincenzo Abate